CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 17546 del 19 Novembre 2003

 

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada, nel caso in cui l'interessato impugni direttamente il verbale di accertamento dell'infrazione, deve convenire in giudizio l'autorità amministrativa di vertice da cui dipende l'organo accertatore della violazione; tuttavia l'erronea identificazione dell'organo abilitato a rappresentare in giudizio lo Stato. (Nella specie, il Prefetto, anziché il Ministero dell'interno, in quanto l'accertamento era stato effettuato da agenti della Polizia della strada) non configura un difetto di legittimazione passiva, ma costituisce una mera irregolarità, non rilevabile d'ufficio, qualora l'Avvocatura dello Stato abbia svolto attività difensiva nel giudizio innanzi al Giudice di pace e, pertanto, nel caso in cui la sentenza sia stata emessa nei confronti del Prefetto, senza che sul punto sia stata sollevata alcuna censura con il ricorso per cassazione, resta definitivamente preclusa ogni pronuncia in ordine all'inesatta identificazione dell'organo abilitato a rappresentare lo Stato.

 
 
 

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