CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione Lavoro - Massima relativa alla sentenza 13364 del 11 Novembre 2003

 

In relazione alle violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi, di cui ai regolamenti comunitari n. 3820 e 3821 del 1985, la competenza ad eseguire i controlli previsti dal d.m. 12 luglio 1995 sulle imprese di trasporto ricadenti nella provincia autonoma di Bolzano, nonché ad emettere le conseguenti ordinanze ingiuntive per le relative sanzioni previste dagli art. 174 e 179 c. strad., spetta all'ispettorato del lavoro di quella provincia (alla quale sono devolute le particolari funzioni rientranti nella competenza degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), atteso che l'art. 194 cod. strada, richiamato dal citato art. 179 dello stesso codice, fa salva l'applicabilità delle disposizioni generali contenute nelle sezioni prima e seconda del capo primo l. 24 novembre 1981 n. 689, fra le quali é compreso l'art. 17 di tale legge che prevede che nelle materie di competenza delle regioni (e quindi anche delle province autonome ad esse parificate) il rapporto é presentato all'ufficio regionale (o provinciale) competente; ne consegue, altresì, che non trova applicazione, nei confronti del predetto ispettorato, il termine di novanta giorni previsto dall'art. 204 cod. strada per la pronuncia sul ricorso eventualmente presentato dal trasgressore.

 
 
 

Articolo 5489 verificato al 2023-07-21 categoria: Giurisprudenza