CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 13217 del 10 Settembre 2003

 

Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della strada, per individuare come strada ai sensi dell'art. 21 l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (comma 1), é rilevante non la proprietà, ma la destinazione di essa ad uso pubblico - atteso che le strade vicinali, per definizione di proprietà privata anche se di uso pubblico, ai fini del codice sono assimilate alle strade comunali (comma 7) - in quanto é l'uso pubblico a rendere pertinente anche a una strada di proprietà privata le cautele imposte dall'art. 23 nella collocazione di insegne, manifesti, cartelli etc. per garantire la tutela dell'interesse alla sicurezza della pubblica circolazione sulle strade, quale ne sia la proprietà. Ne consegue che per la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari su una strada, appartenente ad un soggetto privato ma di uso pubblico, l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada prescritta dall'art. 23 dello stesso codice va richiesta, ove si tratti (come nella specie) di strada posta all'interno di centri abitati, al comune, cui é attribuita (al comma 4) la relativa competenza.

 
 
 

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