CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 13872 del 24 Settembre 2002

 

In tema di sanzioni pecuniarie per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, il verbale di accertamento ritualmente notificato, in mancanza di ricorso al prefetto o di pagamento in misura ridotta, costituisce, ai sensi dell'art. 203, comma 3, del nuovo cod. strada, titolo esecutivo, nei confronti del quale il rimedio giudiziario esperibile, pur in assenza della previa ordinanza ingiunzione prefettizia (che può, ovviamente, trovare luogo solo in caso di presentazione di ricorso al prefetto) é da individuare, in mancanza di una specifica previsione normativa, nell'art. 22 l. 24 novembre 1981 n. 689, che devolve al pretore - secondo la formulazione originaria della disposizione e poi, a seguito della modifica ad essa recata dall'art. 97, comma 1, d.lg. 30 dicembre 1999 n. 507, al giudice - la cognizione delle cause di opposizione alla predetta ordinanza ingiunzione, assimilandosi il verbale di accertamento a tale ordinanza, in quanto atto definitorio del procedimento sanzionatorio. Ne consegue che qualora nel termine stabilito dalla legge l'interessato non acceda né alla tutela amministrativa né a quella giurisdizionale, tale acquiescenza esplica efficacia equipollente alla mancata impugnazione della valutazione negativa del prefetto, e preclude la deduzione ed il riesame, in sede giurisdizionale, di ogni ragione di doglianza.

 
 
 

Articolo 5469 verificato al 2023-07-20 categoria: Giurisprudenza