CIRCOLAZIONE STRADALE:Corte Costituzionale - - 323 del 05 Luglio 2002

 

E' manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3, 25, 27, 41, 42 e 76 cost., la q.l.c. dell'art. 176 commi 19 e 22 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dall'art. 20 comma 2 d.lg. 30 dicembre 1999 n. 507, nella parte in cui prevede il fermo amministrativo del veicolo con il quale é stata commessa la violazione delle norme relative alla circolazione stradale, anche quando questo sia di proprietà di terzi incolpevoli, in quanto il legislatore delegato, nell'introdurre il fermo amministrativo del veicolo, anche quando sia di proprietà di terzi, ha provveduto senza discostarsi dal sistema generale delle sanzioni accessorie del codice della strada e dei principi direttivi fissati dalla l. delega 25 giugno 1999 n. 205, assicurando, altresì, una sufficiente garanzia per la tutela dei diritti del terzo, grazie alla previsione (contenuta nell'art. 214, comma 1 bis, dello stesso codice della strada) secondo cui l'applicabilità della sanzione é esclusa se la circolazione é avvenuta contro la volontà del proprietario dei veicolo o di chi ne abbia la legittima disponibilità.

 
 
 

Articolo 5466 verificato al 2023-07-20 categoria: Giurisprudenza