CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 16420 del 21 Novembre 2002

 

Per le violazioni del codice della strada, non potendo ad esse applicarsi la disposizione generale dell'art. 14 l. 24 novembre 1981 n. 689 in tema di sanzioni amministrative, secondo cui la mancata contestazione immediata é priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa, va tenuto conto della diversa disciplina speciale di cui agli art. 200 e 201 cod. strada, a tenore dei quali, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (come é di regola obbligatorio), devono essere indicati nel verbale di accertamento (perché possano formare oggetto di sindacato da parte del giudice) i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, conseguendone, altrimenti, l'illegittimità dell'accertamento e dei successivi atti del procedimento.

 
 
 

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