CIRCOLAZIONE STRADALE:Corte Costituzionale - -201 del 16 Maggio 2002

 

E' manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 204 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, sollevata in riferimento agli art. 24, 97, 111 e 113 cost., nella parte in cui non prevede un termine entro il quale deve essere notificato il provvedimento prefettizio che intima il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa per violazione di norme del codice della strada, in quanto il rimettente omette qualsiasi motivazione su decisivi elementi di fatto e di diritto: in particolare, sulla circostanza che la violazione, eccepita dall'opponente, da parte dell'autorità amministrativa del termine in vigore, in base alla normativa succedutasi in materia per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia rende - secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale - illegittimo il provvedimento sanzionatorio.

 
 
 

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