CIRCOLAZIONE STRADALE:Corte Costituzionale - -147 del 03 Maggio 2002

 

E' manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 204 comma 2 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, sollevata, in riferimento agli art. 3, 24, 97 e 113 cost., nella parte in cui concede alla p.a. di concludere il procedimento sanzionatorio-amministrativo per violazione delle norme del c. strad. in un termine superiore a quello concesso al cittadino, in quanto il giudice a quo omette di descrivere la fattispecie sottoposta al suo giudizio e non specifica in alcun modo le ragioni che lo hanno indotto a dubitare della legittimità costituzionale della disposizione censurata.

 
 
 

Articolo 5461 verificato al 2023-07-20 categoria: Giurisprudenza