CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 12105 del 27 Settembre 2001

 

In tema di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, e di relative sanzioni pecuniarie amministrative, il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quello che aveva proceduto al rilevamento della infrazione irrilevante ai fini della validità della contestazione, in quanto l'art. 385 del d.P.R. n. 495 del 1992, recante il regolamento di attuazione del nuovo c. strad., nel disciplinare le modalità della contestazione non immediata di cui all'art. 201 cod. strada, prevede che il verbale sia redatto dall'agente accertatore, espressione, questa, che rende legittimo il compimento di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell'organo, e sia abilitato, in siffatta qualità, a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stesso, senza distinzione tra componenti dell'organo che abbiano assistito all'infrazione, e componenti che non vi abbiano assistito. Né assume alcun rilievo, ai predetti fini, la circostanza della omessa sottoscrizione del verbale da parte dell'accertatore, avuto riguardo alla necessaria informatizzazione del servizio.

 
 
 

Articolo 5455 verificato al 2023-07-20 categoria: Giurisprudenza