CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 9924 del 20 Luglio 2001

 

L'art. 180 comma 8 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 sanziona non specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione (altrimenti e partitamente sanzionati), ma il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal conducente, ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal codice della strada, nei rapporti con gli organi della p.a. cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale (nella specie, la S.C. ha cassato - e decidendo nel merito annullato l'ordinanza-ingiunzione - la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'opponente, che pur si era presentato agli uffici della polizia stradale ottemperando all'invito, in quanto non era stato in grado di esibire, oltre al certificato di conformità del ciclomotore, anche il contrassegno di pagamento della tassa di circolazione, cos sostanzialmente applicando al mancato pagamento della tassa automobilistica la grave sanzione prevista per i comportamenti omissivi nei confronti dell'autorit).

 
 
 

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