CIRCOLAZIONE STRADALE:Corte Costituzionale - Sezione I - -33 del 09 Febbraio 2001 E' manifestamente infondata, con riferimento agli art. 25 comma 2, 27 comma 1 e 76 cost., in relazione all'art. 5 lett. d) l. 25 giugno 1999 n. 205, la q.l.c. dell'art. 126 comma 7 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dall'art. 19 comma 3 d.lg. 30 dicembre 1999 n. 507, in quanto la norma impugnata, nel prevedere il fermo amministrativo del veicolo condotto da persona la cui patente di guida sia scaduta, anche se il veicolo non sia di proprietà dell'autore della violazione, (e salvi, ovviamente, i casi di circolazione prohibente domino), non viola la legge di delegazione (nella quale il termine sequestro usato in senso generico, da intendere come sanzione accessoria implicante la perdita di disponibilit del veicolo); né l'art. 25 cost., posto che la responsabilità del proprietario di un veicolo per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme relative alla circolazione stradale, un principio d'ordine generale; né l'art. 27, che si riferisce alle pene ed é perciò inapplicabile alle sanzioni amministrative; nél'art. 3 cost. (sotto il profilo del canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie), posto che la sanzione amministrativa del fermo amministrativo del veicolo nella predetta fattispecie non risulta essere né sproporzionata né irragionevole, essendo coerente con la finalità, perseguita dal legislatore, di dare una risposta effettiva ed immediata alle condotte potenzialmente pericolose.Articolo 5440 verificato al 2023-07-20 categoria: Giurisprudenza |