CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 15182 del 24 Novembre 2000

 

In relazione alla sanzione amministrativa prevista, dall'art. 8 della legge n. 132 del 1987, per il titolare della licenza per il trasporto di cose su strada (il quale non impedisca la circolazione del veicolo quando la circolazione é sospesa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale), la mera apposizione di cartelli specificanti il divieto non costituisce prova del fatto positivo liberatorio che escluda la contestata omissione. Il titolare della licenza ha, infatti, il dovere di impedire che il veicolo di trasporto circoli nelle condizioni normativamente previste e non può limitarsi a ricordare al conducente l'esistenza della sospensione della circolazione ed i giorni in cui v'é divieto prefettizio alla circolazione stessa.

 
 
 

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