CIRCOLAZIONE STRADALE:Corte Costituzionale - Sezione I - -426 del 17 Ottobre 2000

 

E' infondata la q.l.c., in riferimento agli art. 97 e 3 cost., dell'art. 208 commi 2 lettera a) e 4 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo c. strad.), modificato dall'art. 109 d.lg. 10 settembre 1993 n. 360, nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale di polizia municipale una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada. Il legislatore, infatti, non ha istituito un fondo a disposizione del personale del Corpo di polizia municipale, bensì un fondo speciale, alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al c. strad., a disposizione degli enti locali per provvedere, secondo la discrezionalità ad essi espressamente riconosciuta, a specifiche finalità. Le determinazioni degli enti sono quindi condizionate dall'esistenza di tali risorse, ma non hanno alcun legame con la loro destinazione a scopi assistenziali e previdenziali a favore degli agenti della polizia locale, sicché é escluso possa parlarsi di attività di accertamento nell'interesse personale degli accertatori, la quale é sempre svolta nell'interesse obbiettivo dell'ente ed é soggetta in ogni caso al rispetto della legge, sotto il controllo del giudice, ed é vincolata, o, al più, qualificata da discrezionalità meramente tecnica.

 
 
 

Articolo 5433 verificato al 2023-07-19 categoria: Giurisprudenza