CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 6475 del 18 Maggio 2000

 

In tema di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, e di relative sanzioni pecuniarie amministrative, il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quelli che avevano (precedentemente) proceduto al rilevamento dell'infrazione é irrilevante ai fini della validità della contestazione, poiché l'art. 385 del d.P.R. n. 495 del 1992 (regolamento di attuazione del nuovo c. strad.), nel disciplinare le modalità della contestazione non immediata di cui all'art. 201 del codice, prevede che il verbale sia compilato dall'organo accertatore: espressione, questa, che rende legittimo il compimento di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell'organo, e sia abilitato, in siffatta qualità, a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stesso, senza alcuna distinzione fra componenti dell'organo che abbiano assistito all'infrazione, e componenti che non vi abbiano assistito. Va soggiunto che il comma 2 del citato art. 385, reg. es. c.d.s., stabilisce che l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore provvede alla notifica a norma dell'art. 386, acquisiti gli altri elementi necessari per procedere. Fra tali elementi ben può annoverarsi anche l'acquisizione della fotografia (che presuppone l'attività dello sviluppo e della stampa del negativo), la quale rafforza la fonte di prova costituita dalle risultanze dello strumento elettronico di rilevazione della velocità, quand'anche queste fossero già conoscibili da parte degli agenti preposti al funzionamento dell'apparecchio autovelox a mezzo della lettura del display dello strumento al momento stesso del passaggio del veicolo, dal quale peraltro decorre il termine per la contestazione fissato dall'art. 201, comma 1, cod. strada (fattispecie in tema di superamento dei limiti massimi di velocità).

 
 
 

Articolo 5424 verificato al 2023-07-19 categoria: Giurisprudenza