CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 6111 del 12 Maggio 2000

 

In tema di sanzioni amministrative non é sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi della violazione, ma occorre, altresì, per l'affermazione di responsabilità, che la condotta sia almeno colposa; e la colpa é esclusa quando, secondo il disposto del comma 2 dell'art. 3 della l. n. 689 del 1981 (richiamato dall'art. 194 cod. stradale per le violazioni che, come quella prevista dall'art. 143, comma 12, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria), la violazione commessa per errore sul fatto non determinato da colpa dell'agente.

 
 
 

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