Sanzioni amministrative, codice della strada, autovelox, omologazione.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Ordinanza 13 maggio 13 giugno 2011, n. 12924

(Presidente Petitti Relatore Carrato)

Fatto e diritto

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 2 marzo 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dellart. 380 bis c.p.c.:

Con la sentenza n. 419 del 2005, depositata il 31 ottobre 2005 e notificata il 18 gennaio 2006, il Giudice di pace di Alcamo accoglieva lopposizione proposta da L. R. M. G. avverso il verbale di contestazione n. (omissis) elevatole dalla Polstrada di Trapani in relazione alla violazione di cui allart. 142 C.d.S., comma 9, avuto riguardo alla ritenuta fondatezza del motivo riguardante linattendibilita delleseguito accertamento per mancata sottoposizione alla necessaria taratura dellapparecchio di rilevamento elettronico della velocita.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (notificato ex art. 149 c.p.c., il 18 marzo 2006 e depositato il 6 aprile 2006) il Ministero dellInterno (e, per quanto occorrente, il Prefetto di Trapani) basato su un unico complessivo motivo relativo alla violazione e/o falsa applicazione della L. 11 agosto 1991, n. 273, nonche del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45 e art. 142, comma 6 e degli artt. 192, 345 e 383 del regolamento di esecuzione al codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992), con riferimento allart. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lintimata, nei cui confronti e stata rinnovata la notificazione del ricorso per come disposta con due distinte ordinanze interlocutorie camerali, non si e costituita in questa fase.

Ritiene il relatore che sembrano sussistere, nel caso in questione, i presupposti per pervenire allaccoglimento del ricorso (da considerarsi ammissibile perche relativo alla disciplina antecedente alla sopravvenuta soppressione della L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., per effetto del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, comma 1, lett. b) per sua manifesta fondatezza.

Il Giudice di pace di Alcamo, con limpugnata sentenza, dopo aver respinto il motivo relativo alla supposta illegittimita dellomessa contestazione immediata della violazione, ha accolto lopposizione con riguardo al motivo della dedotta illegittimita dellaccertamento per mancata sottoposizione alla ritenuta prescritta taratura dellautovelox a mezzo del quale era stata accertata linfrazione.

Con il proposto motivo le Amministrazioni ricorrenti hanno prospettato la violazione delle richiamate norme sul presupposto che non e prevista alcuna norma nazionale o comunitaria direttamente applicabile o, comunque, con efficacia cogente che imponga la necessita della sottoposizione ad una \taratura periodica\ dellapparecchiatura autovelox 104 C-2 e il rilascio di unapposita certificazione del costruttore ai fini del regolare funzionamento.

La formulata doglianza e meritevole di pregio perche corrisponde alla concorde giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 23978/2007 e, da ultimo, Cass. n. 9846/2010), alla quale si aderisce, secondo la quale, in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per la rilevazione del superamento dei limiti di velocita stabiliti, di cui allart. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale relativo alla verifica della taratura, poiche esso attiene alla materia c.d. metrologica, che e diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocita ed appartiene alla competenza di autorita amministrative diverse da quelle legittimate alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada.

In proposito e stata, tra laltro, rilevata (v. Cass. n. 29333/2008) la manifesta infondatezza della questione di legittimita costituzionale, prospettata con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., relativa allart. 45 C.d.S., comma 6, D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 3 (conv. in L. n. 168 del 2002), art. 142 C.d.S., comma 6, e art. 345 reg. C.d.S., nella parte in cui non prevedono, per gli strumenti elettronici di misurazione dei limiti di velocita nella circolazione stradale, ladozione dei sistemi di controllo, preventivi e periodici, previsti dalle relative normative (soprattutto dalla L. n. 273 del 1991), per tutti gli altri sistemi di misurazione (pesi, misure, eta). Al riguardo si e, infatti, evidenziato che non sussiste alcuna violazione dellart. 3 Cost., in quanto lesistenza di evidenti difformita nei fini e negli oggetti delle discipline prese in considerazione impedisce di istituire un corretto raffronto fra le normative medesime, da cui poter desumere una disparita di trattamento rilevante ai fini della conformita alla norma costituzionale. Inoltre, la previsione, nel sistema normativo, di complessi sistemi di controllo - preventivi, in corso di utilizzazione e successivi - dei misuratori della velocita delle autovetture garantisce pienamente il cittadino, assoggettato allaccertamento, dalle possibili disfunzioni delle apparecchiature medesime ed esclude, quindi, ogni possibile lesione al diritto di difesa dei cittadini (art. 24 Cost.) ed alla legittimita dellazione amministrativa (art. 97 Cost.), non esistendo norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocita dei veicoli e di pertinenti apparecchiature.

In definitiva, si riconferma che sussistono le condizioni per procedere nelle forme di cui allart. 380 bis c.p.c. (nella versione ante L. n. 69 del 2009), ravvisandosi la manifesta fondatezza del proposto ricorso.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, nei riguardi della quale non sono state sollevate critiche ad opera delle parti (non essendo risultate depositate memorie a tal fine e non essendo comparso alcuno alladunanza camerale);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di pace di Alcamo, in persona di altro magistrato, che (oltre a dover esaminare anche laltro motivo dedotto con il ricorso originario di opposizione al verbale di accertamento, ritenuto assorbito con la sentenza impugnata) si atterr allindicato principio di diritto e provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa limpugnata sentenza, rinviando, anche per le spese del presente giudizio, al giudice di pace di Alcamo, in persona di altro magistrato.

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