CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 3731 del 28 Marzo 2000

 

In tema di sanzioni amministrative irrogate per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, il verbale di accertamento ritualmente notificato costituisce, in mancanza di ricorso al Prefetto o di pagamento in misura ridotta, titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203 cod. strada, titolo che, non sussistendo l'ordinanza - ingiunzione prefettizia (possibile solo nel caso in cui venga presentato ricorso al Prefetto), può essere opposto dinanzi al pretore ai sensi dell'art. 22 l. n. 689 del 1981; ne consegue che, ove l'interessato non acceda nei termini prescritti né alla tutela amministrativa né a quella giurisdizionale, resta preclusa la possibilità di riesame in sede giurisdizionale di ogni ragione di doglianza concernente, nel merito, la sussistenza dell'infrazione, onde deve ritenersi inammissibile l'opposizione a cartella esattoriale basata sul titolo esecutivo di cui al citato art. 203 cod. strada, quando di tale titolo risulti la rituale formazione.

 
 
 

Articolo 5411 verificato al 2023-07-18 categoria: Giurisprudenza