CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione Unite - Massima relativa alla sentenza 779 del 16 Novembre 1999

 

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al c. strad., lo speciale procedimento di opposizione previsto dagli art. 22 e 23 l. 24 novembre 1981 n. 689, con relativa competenza per materia del pretore, sono applicabili anche nel caso in cui manchi un'ordinanza-ingiunzione, e la pretesa sanzionatoria della p.a. si basi su un verbale di accertamento di cui viene fatta valere - anche se non fondatamente - l'esecutività (per una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione amministrativa) prevista dall'art. 142 bis, comma 1, del d.P.R. n. 303 del 1959 (previgente c. strad.), nel testo di cui all'art. 24 l. 24 marzo 1989 n. 122 (ed ora dall'art. 203, comma 3, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, nuovo cod. strada), in caso di mancata proposizione, nel termine di legge, del ricorso al prefetto. Secondo l'interpretazione adeguatrice della normativa del c. strad. prescritta dalla Corte cost. (sentenze n. 255 e 311 del 1994, ordinanza n. 315 e sentenza n. 437 del 1995) il previo esperimento del ricorso amministrativo é, difatti, meramente facoltativo, potendosi l'interessato rivolgere al giudice indipendentemente da esso.

 
 
 

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