CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 8471 del 06 Agosto 1999

 

Gli art. 1, 2 e 3 l. 25 marzo 1958 n. 260 hanno, rispettivamente, modificato il comma 1 dell'art. 11 abrogato l'art. 12 e sostituito l'art. 52 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611. L'art. 3 l. n. 260 del 1958 ha in particolare stabilito che le notificazioni alle amministrazioni dello Stato degli atti di cui all'art. 11 debbono essere fatte, ferme le norme di competenza contenute nel tit. I, alla persona del ministro in carica ed analogamente dispone il comma 1 dell'art. 11 r.d. del 1933 nel testo sostituito dall'art. 1 l. n. 260, quando stabilisce che tutte le citazioni, i ricorsi e qualunque atto di opposizione giudiziale.. devono essere notificati alle amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale é portata la causa, nella persona del ministro competente.

 
 
 

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