CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 7044 del 07 Luglio 1999

 

L'art. 201 cod. strada - il quale considera le notificazioni delle ordinanze ingiunzioni validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione... - va interpretato nel senso che la validità della notificazione non é fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti da detto documento, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi d'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia quella postale. Ne consegue che, nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere valida, richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per il caso d'irreperibilità del destinatario.

 
 
 

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