CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 12992 del 14 Giugno 1999

 

A seguito dell'abrogazione del d.m. n. 432 del 1995 conv. in l. n. 834 del 1995, il comma 3 dell'art. 7 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 17 l. n. 374 del 1991, che attribuiva al giudice di pace la competenza nei limiti di valore di lire 30 milioni per le cause di opposizione alle ingiunzioni ex lege 689 del 1981 che non comportassero applicazione di sanzioni accessorie, la suddetta norma abrogata non può essere ritenuta rimasta in vita neppure allorquando essa fosse richiamata in un diverso contesto normativo (vedi il richiamo operato in tema di violazione delle norme della circolazione stradale dall'art. 205 cod. strada approvato con d.lg. 30 aprile 1992 n. 285). Ne deriva che rientra nella competenza del pretore la cognizione di tutte le opposizioni alle ingiunzioni ex lege n. 689 del 1981 emesse in tema di violazione della disciplina della circolazione stradale. Tale competenza sussiste anche quando l'opposizione sia rivolta contro l'iscrizione a ruolo e la conseguente cartella esattoriale, in mancanza della preventiva e tempestiva notificazione del provvedimento sanzionatorio.

 
 
 

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