CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 5809 del 12 Giugno 1999

 

L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato ai sensi dell'art. 23 comma 4 l. n. 689 del 1981, non può ottenere la condanna dell'opponente al pagamento dei diritti di procuratore o degli onorari di avvocato ma ha solo diritto alla rifusione delle spese concretamente affrontate da indicarsi in apposita nota.

 
 
 

Articolo 5389 verificato al 2023-07-18 categoria: Giurisprudenza