CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 4486 del 05 Maggio 1999

 

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione della disciplina della circolazione stradale, lo speciale procedimento di opposizione previsto dagli art. 22 e 23 della l. n. 689 del 1981 é applicabile anche nel caso in cui sia mancata l'emissione di una ordinanza-ingiunzione nei confronti del trasgressore e la pretesa della p.a. si fondi sul solo verbale di accertamento, essendo rimesso il previo esperimento del ricorso amministrativo alla scelta dell'interessato, il quale può rivolgersi al giudice indipendentemente da esso a norma dell'art. 203 c. strad. L'opposizione, anche nell'ipotesi considerata, appartiene alla competenza per materia del pretore ai sensi dell'art. 22 cit., mentre esclusa, stante l'abrogazione del comma 3 dell'art. 7 c.p.c., ad opera del d.l. 18 ottobre 1995 n. 432, la competenza del giudice di pace.

 
 
 

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