CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 3522 del 10 Aprile 1999

 

Con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del codice della Strada, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 c.c., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad un verbale di accertamento, nel quale si attestava l'avvenuto transito di un'autovettura ad un crocevia, mentre il semaforo proiettava luce rossa nella direzione di marcia della stessa: la S.C. ne ha tratto la conseguenza che sul punto il verbale costituiva soltanto un elemento probatorio liberamente valutabile, non coperto dalla fede privilegiata dell'atto pubblico, e che, pertanto, bene il giudice di merito avesse ammesso la prova testimoniale contraria, dedotta dal preteso autore della violazione con l'indicazione come teste di una persona trasportata e, quindi, all'esito del suo espletamento in senso positivo, avesse poi ritenuto - confrontando le due risultanze probatorie - insufficientemente provata la commissione della violazione, con valutazione, peraltro, considerata nella specie incensurabile).

 
 
 

Articolo 5384 verificato al 2023-07-17 categoria: Giurisprudenza