L'assicurazione deve risarcire l'auto andata a fuoco? 1. Il Tribunale di Lecce, in persona del GOT, riformava la sentenza del Giudice di Pace di Lecce, che aveva condannato, in favore di P. R., la Nuova Tirrena spa, quale societ assicuratrice di M. R. R. per la responsabilit da circolazione stradale, al risarcimento del danno conseguente ad un incendio di autoveicoli parcheggiati.In particolare il giudice di secondo grado, in accoglimento dell\'appello proposto dalla Assicurazione, riteneva non applicabile la disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 relativa alla circolazione stradale, stante la situazione di quiete delle autovetture, ed essendo stati coinvolti i mezzi solo accidentalmente, ed inoltre, riteneva totalmente estranea all\'evento la R. Ordinava la restituzione degli importi liquidati dal primo giudice. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione Pasquale Ruggiero, con un unico motivo. La Nuova Tirrena spa e M. R. R., ritualmente intimati, non hanno svolto difese. Motivi della decisione 1. Il collegio ha disposto l\'adozione di una motivazione semplificata. 2. Con l\'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della legge n. 990 del 1969 e insufficiente motivazione, censurando la decisione impugnata nella parte in cui esclude l\'incendio di un veicolo, in situazione di arresto e di sosta, dal concetto di circolazione stradale ai fini della assicurazione obbligatoria, contrariamente alla giurisprudenza di legittimità. 3, Il ricorso é manifestamente fondato. La Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui <> (da ultimo Cass. 11 febbraio 2010, n. 3108 ). La sentenza impugnata ha risolto la questione di diritto In modo totalmente difforme dalla giurisprudenza consolidata di legittimità. Deve, pertanto, essere cassata, con rinvio a Tribunale di Lecce, in persona di diverso giudice, che decider la controversia applicando il suddetto principio di diritto e liquiderà le spese anche del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Lecce, in persona di diverso giudice, anche per le spese processuali del giudizio di cassazione. 0 Articolo 538 verificato al 2023-05-13 categoria: Giurisprudenza |