CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 5827 del 11 Febbraio 1998

 

In tema di sanzioni pecuniarie per infrazioni stradali, l'impugnazione del verbale di accertamento, che abbia acquisito forza di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203 comma 3 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 (c. strad.) in mancanza del ricorso al prefetto o di pagamento in misura ridotta, é assimilabile all'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ed é pertanto disciplinata, in applicazione del successivo art. 205, dalle disposizioni di cui agli art. 22 e 23 l. 24 novembre 1981 n. 689. Detta opposizione, a far tempo dalla abrogazione del comma 3 dell'art. 7 c.p.c. é devoluta in via esclusiva alla competenza del pretore, senza che a ciò sia ostativo il disposto del comma 2 dell'art. 205 c. strad. secondo cui, nei casi indicati dal comma 3 dell'art. 7 del c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 17 l. 21 novembre 1991 n. 374, l'opposizione é proposta innanzi al giudice di pace del luogo della commessa violazione.

 
 
 

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