CIRCOLAZIONE STRADALE:Corte Costituzionale - -381 del 20 Novembre 1998

 

é manifestamente infondata, con riferimento agli art. 4, 13, 16, 24, 27 e 35 cost., la q.l.c. dell'art. 223 comma 2 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo c. strad.), nella parte in cui consente all'autorità amministrativa di disporre provvisoriamente la sospensione della patente, e prima ancora che il giudice penale abbia non solo accertato che un reato sia stato commesso dal soggetto titolare della patente di guida, ma persino prima ancora che una notizia di reato sia iscritta a suo carico e che egli abbia assunto la qualifica di indagato, in quanto - posto che il rimettente muove dal presupposto che la denunciata disposizione contempli un procedimento, specificamente volto all'applicazione di una sanzione principale e di una accessoria, avente come unico oggetto l'accertamento di un reato, la cui esistenza dipende a sua volta dall'accertamento di una violazione non costituente reato; e che, invece, dev'essere riaffermata la radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida inflitta dal giudice penale all'esito del relativo processo - tutti gli asseriti profili d'incostituzionalità risultano denunciati esclusivamente sulla base di una premessa ermeneutica palesemente erronea.

 
 
 

Articolo 5373 verificato al 2023-07-17 categoria: Giurisprudenza