CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 8310 del 21 Agosto 1998

 

La disposizione dell'art. 205 cod. strada deve essere interpretata estensivamente nella parte in cui richiama e rende operanti gli art. 22 e 23 della l. n. 689 del 1981 per l'opposizione contro i provvedimenti irrogativi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice medesimo, includendovi l'impugnazione del verbale di accertamento. A seguito dell'abrogazione ad opera del d.l. n. 432 del 1995, conv. in l. n. 534 del 1995, del comma 3 dell'art. 7 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 17 l. n. 374 del 1994, che attribuiva al giudice di pace la competenza, con il limite di valore di lire trenta milioni per le cause di opposizioni alle ingiunzioni ex l. n. 689 del 1981, che non comportassero applicazioni di sanzioni accessorie, rientra nella competenza del pretore la cognizione di tutte le opposizioni alle ingiunzioni ex l. n. 689 del 1981 commesse in tema di violazione della disciplina stradale, compresa l'impugnazione del verbale di accertamento.

 
 
 

Articolo 5371 verificato al 2023-07-17 categoria: Giurisprudenza