CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Penale Sezione I - Massima relativa alla sentenza 4796 del 25 Marzo 1998

 

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo c. strad., approvato con il d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, l'inottemperanza all'invito impartito dalla competente autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documentazione ai fini dell'accertamento di violazioni amministrative previste dal detto codice, non é punibile ai sensi dell'art. 650 c.p., poiché il comma 8 dell'art. 180 del nuovo codice della strada sanzionata tal genere di inottemperanza con pena pecuniaria amministrativa, di tal che detta condotta non costituisce più illecito penale, in applicazione del principio di specialità di cui all'art. 9 comma 1 l. 24 novembre 1981 n. 689, ma mero illecito amministrativo.

 
 
 

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