CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 2951 del 20 Marzo 1998 A seguito della dichiarazione di incostituzionalità del comma 1 dell'art. 201 del vigente cod. strada (sentenza 17 giugno 1996 n. 198) nella parte in cui, in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, la norma stabiliva che il termine di centocinquanta giorni per la notificazione della contestazione decorresse dalla data dell'avvenuta identificazione, anziché da quella in cui risultava dai pubblici registri l'intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile (o comunque, dalla data in cui la p.a. era posta in grado di provvedere all'identificazione), l'identificazione del trasgressore non é più rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione, e non può più coincidere con la materiale redazione del verbale di accertamento, potendo, invece, decorrere da un momento successivo all'accertamento dei fatti nei soli casi in cui l'identificazione del trasgressore sia possibile esclusivamente a seguito dell'espletamento delle formalit di iscrizione o di annotazione del passaggio di propriet del veicolo nei pubblici registri automobilistici, per gli effetti di cui all'art. 386 del regolamento di esecuzione del codice della strada. Sia nell'ipotesi in cui il verbale di accertamento non contenga l'indicazione della data di identificazione e dei motivi dell'eventuale ritardo con il quale la p.a. abbia ad essa proceduto, sia nel caso in cui tali dati risultino, invece, dal verbale, il giudice di merito é, comunque, tenuto a valutare la congruità del tempo impiegato per l'identificazione, ovvero ad essa oggettivamente necessario, proprio perché, per effetto del ricordato intervento manipolativo della Corte cost., la norma di cui all'art. 201 va oggi interpretata nel senso che la decorrenza del termine per la notificazione va valutata avuto riferimento a criteri oggettivi, senza che possano assumere rilievo vicende di carattere soggettivo, quale il carico di lavoro gravante sull'amministrazione.Articolo 5366 verificato al 2023-07-17 categoria: Giurisprudenza |