CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 3256 del 16 Aprile 1997

 

In tema di opposizione a sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, l'art. 205 del nuovo cod. strada, nella parte in cui prevede che nei casi di cui al comma 3 dell'art. 7 c.p.c. l'opposizione é proposta dinanzi al giudice di pace della commessa violazione, non ha valore precettivo in ordine alla competenza per materia e per valore del giudice dell'opposizione, in quanto si limita ad una presa d'atto della disciplina dettata dall'art. 7 c.p.c. vigente all'epoca dell'emanazione del nuovo cod. strada; pertanto, la competenza del giudice di pace - anche con riguardo alle infrazioni stradali - resta vincolata non all'art. 205 cod. strada, ma alle vicende dell'art. 7 c.p.c., onde l'abrogazione di tale ultima norma, per la parte richiamata, comporta l'abrogazione della suddetta competenza, non potendo una norma riproduttiva (art. 205 cod. strada) sopravvivere alla norma riprodotta. Ne consegue che, in seguito all'abrogazione del comma 3 dell'art. 7 c.p.c. (disposta con d.l. 95 n. 238), risulta abrogata anche la disposizione relativa alla competenza del giudice di pace contenuta nell'art. 205 cod. strada e va perciò affermata la competenza del pretore anche per le opposizioni relative a infrazioni al cod. strada.

 
 
 

Articolo 5357 verificato al 2023-07-16 categoria: Giurisprudenza