CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 10400 del 25 Novembre 1996 E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, l. n. 132 del 1987 - che sanziona la condotta omissiva del proprietario e del titolare dell'autorizzazione al trasporto merci su strada consistente nell'aver permesso la circolazione di un veicolo in periodo in cui questa era vietata -, sia in riferimento all'art. 3 cost., in quanto non sussiste il presupposto di un trattamento discriminatorio, prevedendo la predetta norma due distinte violazioni a carico di due diversi soggetti (al conducente é imposto di non circolare contravvenendo a determinate prescrizioni e al titolare della licenza é imposto di impedire tale circolazione), sia in riferimento all'art. 24 cost., non determinando la pur generica indicazione normativa del comportamento sanzionato alcuna violazione del diritto di difesa, dato che l'esercizio di quest'ultimo é correlato al comportamento addebitato quale in concreto individuato dall'amministrazione, spettando ad essa la prova - da fornirsi con ogni mezzo e anche con presunzioni - che l'incolpato non ha impedito la circolazione del veicolo.Articolo 5353 verificato al 2023-07-16 categoria: Giurisprudenza |