CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 2767 del 27 Marzo 1996

 

In tema di infrazioni amministrative, l'atto di contestazione immediata e quello di notificazione degli estremi della violazione, in assenza di specifiche previsioni delle leggi che disciplinano le singole materie, devono contenere indicazioni sufficienti ad assicurare, fin dalla fase del procedimento amministrativo che precede l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, la tempestiva difesa dell'interessato. Non può, pertanto, considerarsi nulla la contestazione per il semplice fatto che, senza indicarli direttamente, richiami elementi dei quali con la normale diligenza sia possibile la cognizione certa e completa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito - che aveva ritenuto nulla la contestazione per non essere state indicate le norme di legge violate, essendo state menzionate solo quelle irrogative delle sanzioni, senza, peraltro, che fosse indicata l'entità della sanzione prevista né l'esclusione, nell'ipotesi, della facoltà del pagamento in misura ridotta - affermando che: a) collegando la descrizione dell'addebito contenuto nel verbale - pacificamente esauriente in punto di fatto - con la norma sanzionatoria nello stesso indicata, risulta agevole la verifica della corrispondenza, o meno, dell'addebito medesimo alla condotta in astratto sanzionata nella norma a cui quella enunciante la sanzione necessariamente si ricollega; b) che non é necessaria la specificazione nella contestazione dei minimi e massimi edittali, né della misura fissa o proporzionale della sanzione, trattandosi di dati ricavabili dalle raccolte ufficiali delle leggi, una volta nota la disposizione sanzionatoria; c) che rientra nella piena discrezionalità dell'amministrazione verbalizzante l'indicazione dell'esclusione, legislativamente prevista, della facoltà del pagamento in misura ridotta).

 
 
 

Articolo 5350 verificato al 2023-07-16 categoria: Giurisprudenza