CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Penale Sezione IV - Massima relativa alla sentenza 4952 del 31 Gennaio 1996 Nell'ipotesi prevista dall'art. 221 d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, in cui l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, qualora per questa venga effettuato il pagamento in misura ridotta ovvero, a seguito di presentazione da parte dell'interessato al prefetto di ricorso ai sensi dell'art. 203 d.lg. suddetto vi sia stata l'archiviazione degli atti concernenti la violazione, l'eventuale estinzione del relativo procedimento non impedisce al giudice penale, ai fini dell'accertamento del reato, di prendere in considerazione la condotta costituente il contenuto della violazione. Il giudice, ove accerti la realizzazione di siffatta condotta, applica o irroga, a seconda che proceda o meno con il rito di patteggiamento, ove prevista, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (Nella fattispecie, il ricorrente, imputato del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, aveva dedotto che, a seguito dell'avvenuta archiviazione da parte del prefetto degli atti relativi alla violazione dell'art. 145 comma 10 d.lg. n. 285 del 1992 a lui contestata, il pretore non avrebbe dovuto applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente).Articolo 5347 verificato al 2023-07-16 categoria: Giurisprudenza |