CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 4716 del 09 Marzo 2004

 

L'art. 23, comma 5, reg. esec. cod. strada, approvato con d.P.R. n. 495 del 1992, che consente al titolare della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 (ossia al personale di cui al comma 1 dello stesso articolo, il quale richiama, a sua volta, il personale di alcune amministrazioni pubbliche che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del codice, può effettuare la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade) la libera circolazione sui trasporti pubblici urbani e sui trasporti automobilistici di linea nell'ambito del territorio di competenza delle amministrazioni di appartenenza, deve logicamente interpretarsi nel senso che la libera circolazione é consentita a tutto il personale abilitato a svolgere i servizi di polizia stradale e di tutela e controllo sull'uso delle strade (nella fattispecie, si trattava di un dipendente dell'Anas), onde facilitarne le attività di prevenzione e di accertamento delle relative violazioni, sempreché tale circolazione sia finalizzata alle richiamate attività, e deve, pertanto, escludersi che essa sia consentita in altre ipotesi, quale quella di viaggi per esigenze di tipo personale o privato; tuttavia, proprio al fine di privilegiare l'interesse ad un ampio ed incondizionato svolgimento delle attività predette, senza inopportuni intralci burocratici, la prova della mancanza di connessione tra circolazione e svolgimento di tali attività, ai fini dell'obbligo di pagamento del biglietto, deve essere fornita dall'amministrazione titolare del servizio di trasporto pubblico, e non dall'agente.

 
 
 

Articolo 5343 verificato al 2023-07-15 categoria: Giurisprudenza