CIRCOLAZIONE STRADALE -Targhe Veicoli:Cassazione Civile Sezione IV - Massima relativa alla sentenza 4815 del 15 Febbraio 1996

 

L'art. 68 comma 4 cod. strada previgente, presuppone la violazione del monopolio dello Stato e non riguarda la condotta di chi, per ovviare alla mancanza di targa, circoli con una targa palesemente fittizia perché composta con cartone e pennarello o con lettere e numeri autoadesivi. L'uso di tale targa, non realizzata in violazione del monopolio statale, é penalmente irrilevante, costituendo un mero espediente per tentare di sfuggire alla sanzione prevista per l'unica condotta illecita riscontrabile nella specie: la circolazione senza targa, di cui all'art. 66, comma 3 (trattandosi di targa ripetitrice) e 8, d.P.R. n. 393/59. Tale condotta, peraltro, integra ora, ai sensi degli art. 100 comma 4 e 11 del nuovo codice stradale, un semplice illecito amministrativo. Ne consegue che nei procedimenti in corso per i reati di cui all'art. 66 del previgente codice deve trovare applicazione il comma 2 dell'art. 2 c.p.

 
 
 

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