CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 6634 del 26 Giugno 1999

 

Caratteristica essenziale del marciapiede é la sua destinazione al traffico pedonale e la sua sottrazione, attraverso il rialzo della sede stradale o altra delimitazione, a quello veicolare; non é pertanto sufficiente quest'ultimo presupposto di fatto atteso che il mero rialzo della sede stradale può perseguire scopi diversi da quello dell'esclusione del traffico veicolare (per essere - come nel caso di specie - destinato a parcheggio pubblico a pagamento) sicché in tale evenienza la parte rialzata non può considerarsi marciapiede e quindi la sosta abusiva su di essa non é assoggettata alla disciplina di quest'ultimo e non é, in particolare, assimilabile alla sosta abusiva su marciapiede.

 
 
 

Articolo 5311 verificato al 2023-07-14 categoria: Giurisprudenza