CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 8082 del 05 Settembre 1996

 

La licenza di accesso ai fondi e fabbricati laterali alla strada (passi carrabili), a norma degli art. 4 e 5 del testo unico approvato con r.d. 8 dicembre 1933 n. 1740 (norme a tutela delle strade) non comprende anche la facoltà di sosta dei veicoli nell'area pubblica corrispondente al relativo sbocco, e ciò per la ragione che l'uso del suolo stradale per la sosta, come uso generale del bene demaniale, non può essere riservato a determinati veicoli se non per motivi di pubblico interesse (art. 4 comma 1 sub b, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393), con la conseguenza che il divieto di sosta posto dall'art. 115 comma 5 sub b del cit. d.P.R. n. 393 del 1959 allo sbocco dei passi carrabili é operante anche nei confronti dei titolari delle relative licenze.

 
 
 

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