CIRCOLAZIONE STRADALE:Consiglio di Stato - Sezione V - -1800 del 02 Aprile 2002

 

L'individuazione del punto di equilibrio tra le varie esigenze ed interessi che si riversano sulla disciplina della limitazione del traffico per i motivi di cui all'art. 7 comma 1 lett. b) d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, appartiene al merito dell'azione amministrativa, il cui riscontro di legittimitĂ  va contenuto entro i confini del rispetto della norma attributiva del potere e dei canoni della logicitĂ  e dell'imparzialitĂ .

 
 
 

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