CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 1979 del 11 Febbraio 2003 In tema di disciplina della circolazione stradale di mezzi di autotrasporto, ai sensi dell'art. 16 del regolamento Cee n. 3821 del 1985 - che, in forza della portata del richiamo contenuto nel comma 8 dell'art. 179 cod. strada, trova applicazione nel periodo di dieci giorni dalla diffida - prevista dal comma 7 dello stesso articolo - con la quale l'agente che ha accertato la circolazione del veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante, ingiunge al conducente di regolarizzare la strumentazione - l'obbligo della riparazione durante il percorso sussiste esclusivamente nella ipotesi in cui il ritorno alla sede non possa essere effettuato che dopo un periodo superiore ad una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso. Ne consegue che risulta viziata da difetto di motivazione la sentenza con la quale il giudice di merito rigetta l'opposizione alla ordinanza ingiunzione di pagamento irrogata per violazione del citato art. 179 c.s. in relazione alla mancata riparazione durante il percorso, senza accertare la sussistenza del suddetto presupposto oggettivo per l'applicazione della sanzione amministrativa.Articolo 5301 verificato al 2023-07-13 categoria: Giurisprudenza |