CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 3911 del 17 Aprile 1998

 

L'art. 141 del previgente codice della strada, nel testo modificato, dall'art. 22 l. 24 marzo 1989 n. 122 prevede, per l'ipotesi in cui non sia possibile contestare immediatamente la violazione, che la relativa notificazione venga effettuata all'intestatario del documento di circolazione del veicolo od al proprietario risultante dal Pubblico Registro Automobilistico alla data dell'accertamento. Consegue che la mancanza di titolarità del veicolo per essere stato ceduto a terzi non può essere addotto in sede di opposizione all'esecuzione esattoriale, ma deve costituire oggetto di ricorso al Prefetto a norma dell'art. 142 dello stesso codice.

 
 
 

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