CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 11273 del 14 Novembre 1997 Anche successivamente all'avvenuta trasformazione - ad opera dell'art. 5 d.l. 30 dicembre 1982 n. 953, conv. in l. 28 febbraio 1983 n. 5 - della tassa di circolazione degli autoveicoli, in imposta di proprietà, non può emettersi, dall'autorità competente, ingiunzione di pagamento relativa all'omesso o insufficiente pagamento dell'imposta in questione, in difetto di previa notifica nei termini di legge, all'interessato, ex art. 2 l. 24 gennaio 1978 n. 27 (alle cui disposizioni espressamente rinvia l'art. 5, comma 52, del d.l. n. 953 cit.), di copia del processo verbale di accertamento della violazione. Ed infatti, anche in presenza della nuova natura del tributo, la procedura di notifica preventiva conserva la sua funzione di difesa e di garanzia per l'interessato, consentendogli - da un lato - di venire a conoscenza, in tempi brevi, dell'addebito che gli viene mosso, e di acquisire gli eventuali dati probatori a sua difesa prima che essi possano andare dispersi, e - dall'altro - sia di rappresentare all'ufficio eventuali elementi a sua discolpa (errori di iscrizione al PRA, duplicazioni, disguidi di vario genere e così via), e sia - infine - di ottenere, ove ne ricorrano gli estremi, la riduzione, ad un terzo, della soprattassa, come stabilito dall'art. 2, comma 7, della l. n. 27 del 1978.Articolo 5292 verificato al 2023-07-12 categoria: Giurisprudenza |