CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 7288 del 07 Agosto 1997

 

Le sanzioni derivanti dalla circolazione di un veicolo privo dei requisiti richiesti possono essere evitate dal proprietario solo dimostrando la propria estraneità al fatto, ossia fornendo la prova dell'esplicazione di una concreta attività preventiva volta ad impedire l'abusiva circolazione del veicolo. Pertanto, in difetto di tale prova, non é applicabile l'art. 24 pencomma ultimo l. n. 689 del 1981 (che prevede l'accoglimento dell'opposizione in carenza di prove sufficienti sulla responsabilità dell'opponente), atteso che tale norma esprime una regola di giudizio per le situazioni incerte e non é perciò applicabile a quelle in cui si presume la responsabilità del trasgressore e non sia stata adempiuta la prova liberatoria.

 
 
 

Articolo 5290 verificato al 2023-07-12 categoria: Giurisprudenza