CIRCOLAZIONE STRADALE: IL PEDONE HA SEMPRE RAGIONE ANCHE SE L'AUTO ATTRAVERSA CON IL VERDE. CASSAZIONE, SEZ. III, 3 MAGGIO 2011, N. 9683 1. il caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054 c.c. é esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. 2. anche nel caso in cui il conducente impegni un incrocio regolato da semaforo con luce verde in suo favore, permane a suo carico un obbligo di diligenza nella condotta di guida che deve tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti all'incrocio. cassazione, sez. iii, 3 maggio 2011, n. 9683 (pres. trifone rel. levi) fatto con atto di citazione regolarmente notificato s.o. conveniva in giudizio innanzi al giudice di pace di roma, sa.st.pa. e la meie-aurora assicurazioni s.p.a. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti nella misura di euro 9.525,84, o in quella somma maggiore o minore ritenuta equa, a seguito del sinistro stradale verificatosi in (omissis). esponeva l'attrice che il 30.3.2000 si trovava a piedi in (omissis), lato via dei , ferma al segnale di via impedita. al segnale di luce verde iniziava l'attraversamento sul passaggio pedonale e quando aveva quasi raggiunto lo spartitraffico centrale veniva violentemente investita dal veicolo ford escort, condotto da f.r. e di proprietà di sa.st.pa.. si costituiva la compagnia assicuratrice contestando le deduzioni attoree, mentre rimaneva contumace il sa. . istruita la causa con prove documentali, per testi e c.t.u. medico-legale, il g.d.p. di roma con sentenza 29732 dell'11-30.9.2002 rigettava la domanda condannando l'attrice al. pagamento delle spese processuali. impugnava la predetta sentenza la s. avanti al tribunale di roma chiedendone la riforma. con sentenza n. 12726/05 dell'1.6-04.6.2005, il tribunale di roma confermava la sentenza di primo grado. propone ricorso per cassazione s.o. con due motivi. resiste l'intimata meie-aurora assicurazioni con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c.. diritto con il primo motivo la ricorrente deduce erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c. - violazione del dovere di giudicare insta alligata et probata. - travisamento di un fatto oggetto di prova testimoniale. con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di legge in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. - violazione artt. 2054 - 2043 c.c.. i motivi possono essere trattati congiuntamente. va osservato che nel caso il g.a. ha ritenuto la esclusiva responsabilità della ricorrente (la quale si trovava nella fase finale dell'attraversamento, sull'apposito passaggio pedonale, a breve distanza dallo spartitraffico), sul rilievo che la stessa -al momento dell'investimento - stava attraversando viale (omissis) con la luce semaforica rossa per i pedoni e la luce verde per il veicolo investitore, il quale non era quindi tenuto ad accordare la precedenza. tuttavia il g.a. non ha accertato il carattere imprevedibile ed anomalo del suo comportamento e la impossibilità da parte del conducente del veicolo investitore, f.r., di prevenire l'evento e non ha accertato se l'attraversamento fosse avvenuto con luce semaforica rossa, senza quindi chiarire se all'inizio il semaforo fosse invece verde, come dichiarato dalla s. e come sembra doversi desumere dalla stessa deposizione del teste m., riportata dalla ricorrente nel ricorso. secondo la giurisprudenza della s.c., in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054 c.c. esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (cass., n. 21249/2006). e ancora, anche nel caso in cui il conducente impegni un incrocio regolato da semaforo con luce verde in suo favore, permane a suo carico un obbligo di diligenza nella condotta di guida che deve tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti all'incrocio (cass., n. 8744/2000). il ricorso é fondato. la sentenza impugnata va cassata con rinvio anche per le spese del giudizio di cassazione al tribunale di roma in diversa composizione. p.q.m. la corte accoglie il ricorso. cassa e rinvia al tribunale di roma in diversa composizione anche per le spese di cassazioneArticolo 5278 verificato al 2023-07-12 categoria: Giurisprudenza |