Ciclista investito da un veicolo che si dilegua (Tribunale Milano, Sentenza n. 3300/2023 pubblicata il 21/04/2023). Ciclista investito invoca il risarcimento per oltre novantamila euro nei confronti Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS)L’attore espone che mentre viaggiava sulla propria bicicletta sul margine destro della carreggiata, veniva travolto da dietro da un’autovettura, il cui conducente non si era fermato a prestare soccorso. A causa dell’evento, il ciclista investito sostiene di avere riportato un danno biologico permanente del 19%, oltre a periodo di inabilità totale e parziale e stato psicologico. Il Giudice dispone prova testimoniale e CTU medico-legale. Dalla prova testimoniale è emerso che la testimone oculare, che stava procedendo anch’essa sulla strada con la bicicletta, pochi metri dietro al danneggiato, era stata superata da un’utilitaria grigio-azzurra, la quale s’era poi spostata verso destra e così facendo aveva “un po’ tagliato la strada” all’attore urtandone la bicicletta colla ruota anteriore destra; alla guida dell’auto c’era una donna che poi aveva svoltato a destra al semaforo senza prestare soccorso. La teste ha aggiunto che l’attore “aveva fatto un bel volo”. Sulla scorta di tali elementi, viene affermato il contatto fra l’auto (poi allontanatasi) e la bicicletta dell’attore, confermando la dinamica del sinistro esposta dal danneggiato. Il fatto che il danneggiato avesse dichiarato d’essere stato urtato sulla parte posteriore della bicicletta, e che dopo l’urto s’era prima appoggiato sull’auto e poi era caduto al suolo non contraddice la descrizione fatta dalla testimone, secondo cui il ciclista aveva “fatto “fatto un bel volo e si è fatto male”. Di talchè risulta del tutto superata la presunzione ex art. 2054 c.c. di pari responsabilità del ciclista e del conducente dell’autovettura nella causazione dell’evento, e unico responsabile del sinistro viene dichiarato l’automobilista dileguatosi e rimasto ignoto. Passando alla liquidazione del danno, Con l’utilizzo delle Tabelle milanesi viene liquidato: • per i postumi permanenti nel 15%: EUR 31.085,00 • per l’inabilità temporanea mediamente al 75% per 45 giorni: EUR 3.341,25 • per l’inabilità temporanea mediamente al 50% per 40 giorni: EUR 1.980,00 • per l’inabilità temporanea mediamente al 25% per 30 giorni: EUR 742,50 Lo “stato psicologico ansioso” invocato dall’attore non risulta specificamente provato, neppure in via indiziaria, così come il danno da lucro cessante. Il danno non patrimoniale complessivo ammonta perciò a EUR 37.148,75, da cui viene detratto l’importo di EUR 13.000,00 ricevuto a titolo di acconto. Avv. Emanuela Foligno Riferimenti: https://responsabilecivile.it/ciclista-investito-da-veicolo-che-si-dilegua/https://www.consap.it/fondo-di-garanzia-per-le-vittime-della-strada/Articolo 5254 verificato al 2023-06-09 categoria: Giurisprudenza |