Nessun risarcimento al Ciclista se la buca era al centro della strada - Cassazione numero 18865 del 24 settembre 2015

 

La pronuncia è scaturita dal ricorso dei familiari di un Ciclista (poi deceduto per altre ragioni) che aveva riportato danni a seguito di una caduta dal proprio mezzo a causa, a loro detta, di una buca.

In effetti, nel tratto di strada dove si è verificato il sinistro erano in corso dei lavori per conto del Comune, ma la buca era di dimensioni ridotte e al centro della strada.

Tutto il resto della carreggiata era in buone condizioni e perfettamente praticabile.

A fronte di tale circostanza, nel giudizio affrontato non era stata fornita alcuna prova che il Ciclista avesse transitato proprio in prossimità della buca.

Peraltro, tendenzialmente le biciclette non transitano al centro ma ai lati della strada, salvo particolari e momentanee circostanze.

I giudici, quindi, hanno rigettato il ricorso sottoposto alla loro attenzione, ribadendo, come da consolidato orientamento, che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito e, solo dopo, il custode deve provare l’eventuale caso fortuito.
In assenza della predetta prova, quindi, nessun risarcimento deve essere corrisposto dal custode della strada al danneggiato.
Ma la sentenza rileva ancor di più perché, sfruttando l’occasione della questione posta alla loro attenzione, i giudici hanno anche affermato che, in generale, la possibilità concreta per il danneggiato di prevedere ed evitare la situazione di pericolo occulto con l’ordinaria diligenza può arrivare ad escludere la configurabilità dell’insidia.

In sostanza, tanto più la situazione di pericolo può essere superata con l’adozione delle normali cautele, quanto più il comportamento imprudente è idoneo ad incidere sul dinamismo causale del danno, sino ad arrivare ad escludere la risarcibilità del danno.


 
 
 

Articolo 2489 verificato al 2016-09-04 categoria: Giurisprudenza